LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 settembre 1996, n. 38

Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/1996
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 7
 (Modifica dell'articolo 4, comma 1,
della legge regionale 44/1993)
1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 44/1993, le parole << del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti, con un minimo di due vani; viene inoltre considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del sindaco per motivazioni di natura statica o igienico-sanitaria. >> sono sostituite dalle parole << del proprio nucleo familiare, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 24 della legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni >>.