LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 settembre 1996, n. 38

Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  06/09/1996
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 10
 (Patrimonio immobiliare non abitativo sito in comune
di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo)
1. Gli immobili di proprietà regionale siti in comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo, non adibiti ad uso abitativo, destinati a finalità sociali, sportive, ricreative e culturali, nonché quelli destinati ad uso industriale rimasti disponibili, le strade, le aree verdi e di pertinenza stradale, sono acquisiti in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà al Comune di Tarvisio.