Art. 9
(Quota salario di riallineamento)
4. Al maturato di anzianità determinato ai sensi dell'
articolo 33, comma 4, lettera b), della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, dell'articolo 165, comma 2, lettera b), della
legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, dell'articolo 4, comma 5, lettera b), della
legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, dell'articolo 34, comma 1, della
legge regionale 8/1991, dell'articolo 19, comma 4, lettera b), della
legge regionale 17/1992 e dell'articolo 2, comma 5, lettera b), della
legge regionale 8 giugno 1993, n. 33 si applicano, con effetto dalle rispettive date d'inquadramento od assunzione in ruolo se successive al 31 dicembre 1988 e comunque con decorrenza non anteriore all'1 luglio 1989, le disposizioni di cui all'
articolo 71 della legge regionale 44/1988.
5. Al personale riammesso in servizio successivamente al 31 dicembre 1988, ai sensi dell'
articolo 132 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, il maturato di anzianità, determinato alla data di riassunzione ai sensi dell'
articolo 57, comma 1, della legge regionale 44/1988, viene rideterminato con effetto dalla data sopraindicata e comunque con decorrenza non anteriore all'1 luglio 1989 mediante applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 della medesima legge regionale.