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Legge regionale 7 maggio 1996, n. 20

Norme urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/05/1996
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 20
 (Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, relativamente al trattamento economico del personale regionale, fanno carico ai capitoli 550, 551, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 6, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 12 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 fanno carico ai capitoli 590 e 591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.