LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 marzo 1996, n. 16

Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/04/1996
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 4
 (Modificazioni degli articoli 7 e 7 ter della legge
regionale 20/1983)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2.
Il primo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36 e modificato dall'articolo 80 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< L'Amministrazione regionale sulla base di programmi di intervento ed in attuazione di priorità sulle quali le competenti autorità religiose abbiano espresso il proprio parere è autorizzata a concedere contributi pluriennali ed "una tantum" per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze, con priorità per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione. >>.

Note:
1Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010