Art. 5
(Attivazione del servizio, modalità di gestione e di
accesso)
1.
Con provvedimento da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:
a) determina, in sede di prima applicazione della presente legge, il numero delle utenze complessive attivabili sul territorio regionale, ivi comprese quelle eventualmente attivabili ai sensi del comma 3;
b) individua i criteri di priorità per l'ammissione dell'utenza al servizio;
c)
( ABROGATA )
2. Il numero delle utenze di cui al comma 1, può essere rideterminato, con provvedimento della Giunta regionale, con scadenza annuale.
3. Per le aree montane sono adottati anche presidi telematici sperimentali idonei a consentire la permanenza dei soggetti interessati anche in ambienti di appartenenza a forte isolamento abitativo.
4. La messa a disposizione e l'adozione dei presidi di cui al comma 3 sono disciplinati da apposito atto aggiuntivo tra la Regione e il soggetto di cui all'articolo 2.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri per la ripartizione delle utenze tra le Aziende per i servizi sanitari. Le utenze vengono ripartite con decreto del direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale.
6. I beneficiari sono individuati in sede distrettuale dai servizi territoriali competenti fra le persone a rischio d'istituzionalizzazione di cui all'articolo 3 e in base ai criteri di priorità di cui al comma 1, lettera b).
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 19/2006
2Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 8, lettera b), L. R. 16/2019 , con effetto dall'1/1/2020.