LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 71
 Finanziamenti regionali
per le strutture sanitarie ed ospedaliere
(programma 2.1.2.)
1. La spesa di lire 60.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 77 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è rideterminata in ragione di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del DL 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1997.
3. Il predetto onere di lire 30.000 milioni fa carico al capitolo 4398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.