LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 146
 Ricostruzione del Rifugio << Pellarini >>
(programma 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 25 agosto 1965, n.16, e successive modifiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 215 milioni a sollievo dei maggiori costi sostenuti e da sostenere per la ricostruzione del rifugio << Pellarini >>.
2. I contributi concessi alla Società Alpina delle Giulie per la realizzazione dell'opera indicata al comma 1 possono essere erogati secondo le modalità previste all'articolo 12 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 215 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 215 milioni fa carico al capitolo 8545 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.