Art. 17
(Misura della quota dell'assegno)
1. La quota riferita all'assegno che sarebbe spettato al consigliere deceduto è attribuita ai soggetti di cui all'articolo 16, nella misura complessiva del sessanta per cento.
2. In caso di mancanza o di morte successiva del coniuge la quota dell'assegno è suddivisa in parti uguali tra i figli aventi i requisiti previsti all'articolo 16. Se uno di essi decede, o perde altrimenti il diritto, la quota dell'assegno viene ridistribuita tra gli altri figli aventi i requisiti previsti all'articolo 16.
3. Qualora uno dei beneficiari della quota entri a far parte del Consiglio regionale, del Parlamento nazionale, di quello europeo o di altro Consiglio regionale, il pagamento resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo. Si applica il disposto del comma 3 dell'articolo 14.
4. La quota dell'assegno vitalizio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 2/2015
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 2/2015
3Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 3, lettera a), L. R. 2/2015
4Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 3, lettera b), L. R. 2/2015
5Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 3, lettera c), L. R. 2/2015