LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/10/1995
Allegati:
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 13
 (Decorrenza dell'assegno)
1. L'assegno vitalizio spetta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere, cessato dal mandato, ha maturato il diritto all'assegno medesimo.
2. L'assegno vitalizio viene corrisposto in mensilità posticipate.
3. L'assegno vitalizio e la quota di assegno di cui all'articolo 16 vengono liquidati d'ufficio.