LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1995
Allegati:
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

CAPO IV
 Norme transitorie e finali
Art. 20
 (Restituzione dei contributi versati)
1. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, che al termine della legislatura in corso alla stessa data abbiano versato i contributi per un solo quinquennio, hanno facoltà di rinunciare all'assegno medesimo e di ottenere la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
2. La facoltà di cui al precedente comma si esercita con apposita domanda da inoltrare al Presidente del Consiglio regionale entro novanta giorni dalla data di cessazione del mandato.
Art. 20 bis
 (Pignoramento dell'assegno vitalizio)
1. Per il recupero dei propri crediti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a ridurre il pignoramento dell'assegno vitalizio e della sua quota entro il limite di un mezzo dello stesso e fino alla concorrenza di quanto dovuto, a fronte di documentate condizioni di difficoltà economica rappresentate dal debitore che ne faccia richiesta. La riduzione è disposta con decreto del Direttore della struttura competente, su conforme parere dell'Avvocatura della Regione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 11, comma 41, lettera b), L. R. 27/2012
2Articolo sostituito da art. 113, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche alle procedure di recupero del credito in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 13/2020.
Art. 21
 (Oneri per il trattamento indennitario dei consiglieri
regionali)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la << Cassa Mutua di Previdenza per i Consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia >> e il << Fondo di Solidarietà tra i Consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia >> sono soppressi. Tutte le funzioni della Cassa Mutua e del Fondo di solidarietà sono trasferite al Consiglio regionale.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, con propri atti, a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale degli stessi.
3. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione della Cassa Mutua e del Fondo di Solidarietà sono trasferite in appositi capitoli di entrata del bilancio del Consiglio regionale. Su appositi capitoli di entrata sono versate pure le trattenute obbligatorie di cui all'articolo 3.
4. Gli oneri già rientranti nelle funzioni della Cassa Mutua e del Fondo di Solidarietà, soppressi per effetto del comma 1, nonché quelli derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico di appositi capitoli di spesa del bilancio del Consiglio regionale.
Art. 22
 (Competenze concernenti la corresponsione degli assegni vitalizi e delle indennità di fine mandato)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), gli adempimenti concernenti la corresponsione degli assegni vitalizi e delle indennità di fine mandato, nonché l'effettuazione delle relative trattenute obbligatorie, sono di competenza della Segreteria generale del Consiglio regionale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 11, comma 5, lettera c), L. R. 14/2023
Art. 23
 (Rideterminazione degli assegni vitalizi)
1. Ferme restando le posizioni già riconosciute ai fini della concessione dell'assegno in forza della previgente disciplina, gli assegni vitalizi degli ex consiglieri e degli altri aventi diritto, già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati dall'Ufficio di Presidenza. La rideterminazione viene effettuata sulla base delle percentuali indicate dalla tabella A prevista dall'articolo 8 con riferimento alla indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 spettante alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la rideterminazione delle quote di assegno vitalizio previste dall'articolo 16, si tiene conto della misura di cui all'articolo 17.
2. La sospensione dell'adeguamento dell'assegno vitalizio e di reversibilità stabilita con deliberazione n. 13 del 19 dicembre 1994 del Consiglio regionale è resa definitiva fino all'entrata in vigore della presente legge. Gli importi sospesi non saranno corrisposti.
Art. 24
 (Disposizioni attuative)
1. Per quanto non specificatamente previsto dalla presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede con proprie deliberazioni ad emanare, nell'ambito dei principi fissati dalla presente normativa, le necessarie disposizioni attuative.
2. A tal fine l'Ufficio di Presidenza del Consiglio è integrato da tre ex-consiglieri senza diritto di voto, eletti, con voto limitato a uno, per tutta la durata della legislatura regionale, dal Consiglio regionale sulla base di una rosa di cinque ex consiglieri indicati dall'Associazione Consiglieri della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
3. In sede di prima applicazione della presente legge il Consiglio provvede, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, alla elezione dei tre ex-consiglieri di cui al comma precedente, che restano in carica fino alla fine della legislatura.
4. Per la partecipazione alle sedute dell'Ufficio di Presidenza spetta ai predetti ex-consiglieri l'eventuale rimborso delle spese di vitto e di trasporto nelle misure previste per i dipendenti regionali inviati in missione fuori del territorio regionale.
Art. 25
 (Norma di salvaguardia)
1. Sono fatti salvi i diritti già acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge dai consiglieri già cessati dall'incarico o dagli altri aventi diritto in base alla previgente disciplina.
Art. 26
 (Norma finanziaria)
1. Gli oneri complessivi di lire 1.400 milioni, al netto delle somme acquisite al bilancio del Consiglio regionale per effetto degli articoli 3, 11, 12, 19 e 21 della presente legge, fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 27
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore a decorrere dall'1 ottobre 1995.