Art. 7
(Rapporti con la Friulia SpA)
1. La Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'approvazione della convenzione con la Friulia SpA, prevista dal DOCUP ob. 2 e dall'
articolo 19 della legge regionale 5/1994 come modificato dall'articolo 6.
2.
La convenzione di cui al comma 1, in particolare, stabilisce:
a) il recepimento dei criteri di valutazione delle domande, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2;
b) i tempi, le modalità ed il compenso per l'espletamento delle attività;
c) le modalità di verifica della Regione sullo stato di attuazione del programma;
d) la conformità dei sistemi di erogazione a quanto previsto dall'articolo 8;
e) l'onere di tutela giudiziaria in ogni caso del venir meno del vincolo di destinazione imposto ai beneficiari;
f) le modalità di controllo della Friulia SpA sulla corretta utilizzazione dei contributi concessi nel settore industriale;
g) le modalità di rilevazione contabile che consentano l'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di rendicontazione.
3. Le determinazioni della Friulia SpA concernenti le iniziative attuative degli interventi relativi al settore industriale sono trasmesse alla Presidenza della Giunta regionale per il tramite della Direzione regionale dell'industria. Di tali determinazioni è data pubblicità mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. I Direttori regionali preposti alle Direzioni soggetti attuatori provvedono alla concessione dei finanziamenti e dei contributi ed all'autorizzazione al pagamento alla Friulia SpA relativamente alle iniziative connesse all'attuazione dell'obiettivo 2 per i settori non industriali, conformemente alla deliberazione giuntale di approvazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 4.