LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 luglio 1995, n. 31

Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/1995
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 16
 (Integrazione dell'articolo 120 bis della legge regionale
n. 75/1982)
1.
All'articolo 120 bis della legge regionale n. 75/1982, come inserito dall'articolo 40 della legge regionale n. 45/1993, sono aggiunti i seguenti commi:
<< 2. L'Istituto di credito mutuante è tenuto a dare comunicazione alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici o, rispettivamente, alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici concedenti, di ogni variazione relativa ai titolari o all'entità dei mutui per i quali è stato liquidato il contributo, nonché del mancato versamento di rate di mutuo da parte dei beneficiari.
3. Le somme erogate e giacenti presso l'Istituto di credito mutuante, che a seguito di revoca o decadenza dall'agevolazione non spettano ai beneficiari, sono restituite dall'Istituto medesimo con riconoscimento di valuta all'Amministrazione regionale. >>.