LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 luglio 1995, n. 31

Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/1995
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 10
 (Integrazione dell'articolo 84 della legge regionale
n. 75/1982)
1.
All'articolo 84 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 31 della legge regionale n. 37/1988, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
<< Per gli interventi di cui al secondo comma dell'articolo 81, l'erogazione dell'anticipazione ha luogo:
- nella misura del 90% contestualmente alla concessione dell'anticipazione, dietro presentazione del preliminare di compravendita registrato dell'immobile oggetto dell'acquisto e del preventivo di spesa per la progettazione del successivo intervento di recupero;
- nella misura restante, pari al saldo dell'anticipazione, dietro presentazione del contratto di compravendita e della deliberazione dello IACP attestante l'onere sostenuto per la progettazione ed a seguito del parere favorevole della Commissione tecnica regionale di cui agli articoli 32 e 33 sul progetto di recupero. >>.