Art. 6
(Indennità di fine mandato)
1. Ai consiglieri regionali che non vengano rieletti o che non si ripresentino candidati spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, l'indennità di fine mandato di cui alla lettera c) dell'articolo 1.
2. La stessa indennità spetta altresì ai consiglieri che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.
3. In caso di morte durante l'esercizio del mandato l'indennità spetta agli eredi del consigliere.
4. L'indennità di fine mandato è pari all'importo dell'indennità di presenza mensile lorda vigente alla data della cessazione del consigliere regionale, moltiplicata per ogni anno di esercizio del mandato per un massimo di dieci anni; la frazione di anno va computata in dodicesimi, calcolandosi come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 13, L. R. 1/2007
2Parole sostituite al comma 4 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 . La modifica apportata trova applicazione nei tempi e con le modalità indicate agli articoli 44 e 46 della medesima L.R. 10/2013.
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 . La modifica apportata trova applicazione nei tempi e con le modalità indicate agli articoli 44 e 46 della medesima L.R. 10/2013.
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 3, L. R. 3/2014