LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 6

Bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 11
 
1. I mutui previsti dagli articoli 10 e 10 bis, da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, possono essere stipulati a tasso fisso e variabile, pari al tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate dagli Enti locali, ai sensi dell'articolo 22, secondo comma, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1989, n. 144.
2. Le somme rinvenienti dai mutui di cui al comma 1 sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico dei capitoli di spesa di cui all'elenco B/1.
3. Gli importi dei conseguenti contratti definitivi dei mutui di cui agli articoli 10 e 10 bis verranno determinati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario dei rispettivi anni di imputazione della spesa.
3 bis. La stipulazione del contratto o dei contratti definitivi di mutuo di cui all'articolo 10 bis è subordinata alle esigenze di cassa dell'Amministrazione regionale e deve comunque essere effettuata entro il 31 dicembre 1996 sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995.
4. Le rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 fanno carico agli appropriati capitoli del bilancio regionale.
5. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stipulati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare all'istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, così come sostituito con l'articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 2, L. R. 21/1994
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 2, L. R. 21/1994
3Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 21/1994
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 163, L. R. 8/1995 , con effetto, previsto dal comma 3 del medesimo articolo, dal 31 dicembre 1994 .