Art. 2
Interventi di solidarietà internazionale
1. Gli interventi di solidarietà internazionale sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni primari, in particolare alla salvaguardia della vita e della dignità delle persone, all' autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale e artistico e al sostegno dei processi di sviluppo delle popolazioni interessate all' intervento regionale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano:
a) attuazione di opere e progetti di emergenza a carattere igienico-sanitario e alimentare, con particolare riguardo alla condizione della donna e dell' infanzia;
b) forniture di tecnologia, beni e servizi;
c) collaborazione tecnica e coordinamento delle eventuali risorse umane messe a disposizione dai soggetti di cui all' articolo 3, comma 1;
d) collaborazione ad attività intese alla tutela dei diritti umani, nonché di carattere educativo e culturale rivolte ai minori, che impegnino i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1.
3. L' individuazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2 e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale in coordinamento con i programmi eventualmente predisposti dalle competenti Amministrazioni statali in relazione alle medesime situazioni di emergenza e comunque previa intesa con i competenti organi governativi.