1. A far tempo dall' 1 gennaio 1994 e salvi gli effetti degli atti adottati che non abbiano ancora avuto esecuzione sono abrogati:
a) l' articolo 2, ad eccezione del comma 1, e gli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, nonché l'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95;
b) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 e successive integrazioni e modifiche;
c) la legge regionale 16 giugno 1983, n. 56;
d) l'articolo 14, commi 2 e 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 2 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, come sostituito dall'articolo 8, comma 1 della presente legge;
e) l' articolo 4 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40;
f) l' articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7.