LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 giugno 1993, n. 51

Disposizioni finanziarie per favorire l' attuazione del Piano regionale socio-assistenziale e integrazioni e modifiche a normative del settore.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1993
Materia:
120.11 - Enti soppressi
310.02 - Assistenza sociale

Art. 24
 Copertura finanziaria
1. All' onere complessivo di lire 19.000 milioni, in termini di competenza, per l' anno 1993, previsto dagli articoli dal 19 al 23, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 (partita n. 12 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 fanno carico al capitolo 4838 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. I capitoli 4752, 4753, 4754, 4756 e 4764 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 vengono eliminati dall' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 205, comma 2, L. R. 5/1994