LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
Art. 47
 Opere di sistemazione fondiaria
(programma 3.1.1.)
1. Al fine di anticipare l' erogazione al Consorzio di bonifica del Medio Friuli dei fondi attribuiti dallo Stato ai sensi dell' articolo 12, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per l' attuazione del progetto << Lavori di sistemazione fondiaria e costruzione di un impianto pluvirriguo nel comprensorio del Medio Friuli denominato Basiliano >>, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, per una durata non superiore a 10 anni, nella misura massima di lire 1.100 milioni annui, a decorrere dall'anno 1994, a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi al mutuo che il Consorzio medesimo stipula per la realizzazione, nell' ammontare di lire 5.325 milioni, dei citati lavori.
2. Le somme che lo Stato eroga ai sensi della legge n. 887/1984 per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1, nei limiti di lire 5.325 milioni, sono acquisite al bilancio regionale e destinate all' estinzione del mutuo di cui al comma 1 con successivo provvedimento legislativo.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
4. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell' agricoltura, corredata dalla deliberazione esecutiva, da cui risulti l' adesione dell' istituto mutuante, e dal relativo piano di ammortamento.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1994, il limite d' impegno di lire 1.100 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.100 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 è istituito, a decorrere dall' anno 1994, alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6319 (2.1.238.4.10.10) con la denominazione << Contributi pluriennali al Consorzio di bonifica del Medio Friuli a fronte del mutuo contratto al fine di anticipare l' erogazione dei fondi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per la realizzazione dei lavori di sistemazione fondiaria e costruzione di un impianto pluvirriguo nel comprensorio del Medio Friuli denominato Basiliano >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.100 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 48
 Contributo al Consorzio di bonifica del Medio Friuli
(programma 3.1.7.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pluriennale, nella misura massima di lire 500 milioni annui e per una durata non superiore a dieci anni, a parziale sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi al mutuo che il Consorzio di bonifica del Medio Friuli stipula per il consolidamento delle proprie esposizioni debitorie.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell' agricoltura, corredata dalla deliberazione esecutiva, da cui risulti l' adesione dell' istituto mutuante, e dal relativo piano di ammortamento.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 500 milioni.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 è istituito, a decorrere dall' anno 1994, alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6770 (1.1.238.4.10.10) con la denominazione << Contributo pluriennale a parziale sollievo degli oneri relativi al mutuo contratto dal Consorzio di bonifica del Medio Friuli per il consolidamento delle proprie esposizioni debitorie >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 191, L. R. 5/1994
Art. 49
 Avversità atmosferiche
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 6591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 50 milioni per l' anno 1993.
Art. 50

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 6 da art. 41, comma 4, L. R. 14/1994
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 51
 Credito d' esercizio nel settore zootecnico
(programma 3.1.6.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 150 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 6663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 150 milioni per l' anno 1993.
Art. 52
 Contributi per il miglioramento
della produzione zootecnica
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 2.800 milioni fa carico al capitolo 6780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.800 milioni per l'anno 1993.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla predisposizione di un piano di riorganizzazione del settore dei servizi zootecnici regionali che preveda la costituzione di un unico ente a partire dall' 1 gennaio 1994.
Art. 53

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 54
 Interventi a favore dei bachicoltori
(programma 3.1.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai bachicoltori della regione una sovvenzione straordinaria, pari a lire 180.000 per telaino di seme ritirato nel corso dell' annata 1992, a copertura forfettaria degli oneri derivanti dalla mancata produzione.
2. Le domande volte a conseguire la sovvenzione di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell' agricoltura entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1993.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 6442 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione << Interventi straordinari a favore dei bachicoltori regionali per la mancata produzione di bozzoli >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1993.
Art. 55
 Riordinamento dei Consorzi di bonifica
(programma 3.1.7.)
1. In relazione all' attuazione del piano di riordinamento dei Consorzi di bonifica integrale ai sensi della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, nella misura massima di complessive lire 2.500 milioni annui, suddivisi tra i sottoelencati Consorzi per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) Consorzio di bonifica Cellina-Meduna - lire 1.300 milioni annui;
b) Consorzio di bonifica Pianura Isontina - lire 600 milioni;
c) Consorzio di bonifica Medio-Friuli - lire 300 milioni;
d) Consorzio di bonifica Bassa Friulana - lire 500 milioni.
I predetti contributi sono concessi per una durata non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi ai mutui che i Consorzi di bonifica stipulano per il consolidamento delle proprie esposizioni debitorie.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell' agricoltura, corredate dalla deliberazione esecutiva, da cui risulti l' adesione dell' istituto mutuante, e dal relativo piano di ammortamento.
4. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è comunque subordinata all' avvenuta adozione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all' agricoltura, dei provvedimenti attuativi del piano di riordinamento di cui al comma 1.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1994, il limite d' impegno di lire 2.500 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito , a decorrere dall'anno 1994, alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6778 (1.1.238.4.10.10) con la denominazione << Contributi pluriennali a fronte dei mutui contratti dai Consorzi di bonifica integrale per il consolidamento delle proprie esposizioni debitorie >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 191, L. R. 5/1994
2Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 14/1994
Art. 56
 Agenzia regionale per lo sviluppo
delle relazioni commerciali con l' estero
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 32 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 7291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l' anno 1993.
Art. 57
 Interventi a sostegno della zona industriale di Tolmezzo
(programma 3.2.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Medio Tagliamento di Tolmezzo per il completamento e la realizzazione di infrastrutture a servizio della zona industriale consortile.
2. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell' industria, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il contributo predetto è concesso ed erogato con le modalità previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1993.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7436 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributo straordinario al Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Medio Tagliamento di Tolmezzo per il completamento e la realizzazione di infrastrutture a servizio della zona industriale consortile >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 350 milioni per l' anno 1993.
Art. 58
 Interventi a favore della pesca e dell' acquacoltura
(programma 3.2.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1993.
3. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale n. 46/1988, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1993.
5. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 3 sono presentate alla Direzione regionale dell'industria entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 59
 Finanziamenti all' Ente
regionale per lo sviluppo dell' artigianato
(programma 3.3.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato un finanziamento straordinario di lire 80 milioni da destinare al ripiano delle passività di cooperative artigiane del settore serramentistico operanti nella zona confinaria della provincia di Trieste.
2. I termini e le modalità per la rendicontazione del finanziamento di cui al comma 1 sono indicati nel decreto di concessione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l' anno 1993.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 8013 (2.1.155.2.10.23) con la denominazione << Finanziamento straordinario all' Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato da destinare al ripiano delle passività di cooperative artigiane del settore serramentistico operanti nella zona confinaria della provincia di Trieste >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 80 milioni per l' anno 1993.
Art. 60
 Finanziaria regionale della cooperazione
(programma 3.3.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione, istituito ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32, come integrato dall' articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1990, n. 51, del Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Società Cooperativa a responsabilità limitata (FINRECO) con l' ulteriore finanziamento straordinario di lire 250 milioni per l' anno 1993.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 8112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 250 milioni per l' anno 1993.
Art. 61
 Interventi a favore della cooperazione
(programma 3.3.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Unione regionale della Cooperazione del Friuli-Venezia Giulia un contributo di lire 100 milioni, per l'anno 1993, a sostegno dell' attività istituzionale.
2. I termini e le modalità per la rendicontazione del contributo di cui al comma 1 sono indicati nel decreto di concessione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica 25 - programma 3.3.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione XII - è istituito il capitolo 8089 ( 1.1.163.2.12.32. ) con la denominazione << Contributo all' Unione regionale delle cooperative a sostegno dell' attività istituzionale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1993.
Art. 62
 Liquidazione del Centro di documentazione
per il commercio internazionale del legno
(programma 3.4.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro di documentazione per il commercio internazionale del legno di Trieste una sovvenzione straordinaria di lire 480 milioni per la copertura del disavanzo accertato al 31 dicembre 1992 al fine di consentire la liquidazione del Centro stesso.
2. La sovvenzione di cui al comma 1 è concessa su presentazione di apposita domanda, corredata da copia del bilancio da cui risulti il disavanzo, alla Direzione regionale del commercio e turismo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 480 milioni per l' anno 1993.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - è istituito il capitolo 8205 (1.1.163.2.10.25) con la denominazione << Sovvenzione straordinaria al Centro di documentazione per il commercio internazionale del legno di Trieste per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1992 al fine di consentire la liquidazione del Centro stesso >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 480 milioni per l' anno 1993.
Art. 63
 Infrastrutture turistiche
(programma 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, primo comma , lettera f), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, come inserita dall' articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 8528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.200 milioni per l'anno 1993.
Art. 64
 Impianti termali
(programma 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 42 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Azienda di promozione turistica di Grado ed Aquileia un contributo straordinario di lire 170 milioni per l' anno 1993. Tale contributo può essere concesso anche per i lavori di urbanizzazione primaria in relazione al contributo concesso per l'ammodernamento, la ristrutturazione e l' ampliamento dello stabilimento termale di Grado nonché per la realizzazione di impianti per la balneazione a scopo termale o turistico ed all'acquisto delle attrezzature e degli arredi ad essi relativi. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 170 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 170 milioni fa carico al capitolo 8532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 170 milioni per l' anno 1993. In relazione al disposto del comma 1 la denominazione del capitolo 8532 è integrata con le parole << nonché per i connessi lavori di urbanizzazione primaria. >>.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 66, comma 1, L. R. 14/1994
Art. 65
 Manutenzione straordinaria degli arenili
(programma 3.4.5.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 130 milioni al comune di Grado per i lavori di manutenzione straordinaria degli arenili.
2. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale del commercio e turismo, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il contributo può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. Il decreto di concessione prevede i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 130 milioni per l' anno 1993.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.5. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 8542 (2.1.232.3.10.24) con la denominazione << Contributo straordinario al comune di Grado per i lavori di manutenzione straordinaria degli arenili >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 130 milioni per l' anno 1993.