LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 81
 Interventi nel settore industriale
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 7288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 350 milioni per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 350 milioni si provvede mediante storno, dai sottonotati capitoli del medesimo stato di previsione, dell' importo a fianco di ciascuno indicato, intendendosi ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa:
a) dal capitolo 7290, storno di lire 250 milioni;
b) dal capitolo 7355, storno di lire 100 milioni, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1992, e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5.