LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 77
 Ulteriore modifica della legge regionale
21 maggio 1992, n. 17
(programma 2.5.1.)
1. All' articolo 28 della legge regionale n. 17/1992, come modificato dall' articolo 120 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, la locuzione << 31 luglio 1993 >> è sostituita dalla locuzione << 31 luglio 1994 >>.
2. All' articolo 29 della legge regionale n. 17/1992, come modificato dall' articolo 120 della legge regionale n. 1/1993, la locuzione << 31 luglio 1993 >> è sostituita dalla locuzione << 31 luglio 1994 >>.
3. 
( ABROGATO )
(1)
4. Per le finalità previste dall' articolo 35 della legge regionale n. 1/1993, è autorizzata la spesa di lire 4.636 milioni per l' anno 1993.
5. Il predetto onere di lire 4.636 milioni fa carico al capitolo 5861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 4.636 milioni per l'anno 1993.
6. Al predetto onere di lire 4.636 milioni, per l' anno 1993, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 550 dello stato di previsione precitato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 37, comma 1, lettera j), L. R. 27/2017