LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 68
 Strutture socio-assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa di lire 2.250 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 2.250 milioni fa carico al capitolo 4849 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.250 milioni per l'anno 1993.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale, n. 44/1987, con riguardo alle strutture destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 5.000 milioni per l'anno 1993.
5. All' onere di lire 7.250 milioni per l'anno 1993, derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3, si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall' applicazione dell' articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall'articolo 11. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è elevato, in termini di competenza, di lire 7.250 milioni per l'anno 1993.