LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 72
 
1. In relazione alle modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dalle disposizioni contenute nella presente legge, nonché in relazione alla previsione contenuta nell' articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44, i Comuni sono autorizzati a modificare i programmi degli interventi di cui all' articolo 12 della legge regionale n. 30/1988, con le modalità ivi previste, nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.
2. I soggetti istanti ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1990, n.44, sono collocati al termine della graduatoria formata ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale n. 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni, con priorità rispetto alle categorie dei soggetti indicati ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.
3. I soggetti istanti ai sensi dell' articolo 66 della presente legge, sono inseriti nella graduatoria formata ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale n. 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni, nella posizione derivante dall' applicazione del comma 8 del medesimo articolo 6.
4. I soggetti le cui domande siano state rese valide in forza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 63, 67 e 70 della presente legge, sono collocati al termine della graduatoria formata in base ai criteri indicati dall' articolo 6 della legge regionale n. 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni, e graduati secondo l'ordine di posizione eventualmente acquisito nella predetta graduatoria.
5. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 4 non abbiano trovato collocazione in una precedente graduatoria, essi sono graduati dopo i soggetti indicati dal comma 4, applicando i medesimi criteri di cui all' articolo 6 della legge regionale n. 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni.
6. I soggetti istanti ai sensi dell' articolo 65 della presente legge sono collocati al termine di ogni altra categoria di soggetti richiamati dal presente articolo.
7. In caso di concorso di più soggetti nella stessa posizione di graduatoria, è preferito colui il quale ha presentato la domanda in data anteriore.