LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 108
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dal Comune di Paularo, prima dell' entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione di una perizia suppletiva e di variante dei lavori di ristrutturazione e completamento dell' edificio municipale colpito dagli eventi sismici del 1976.
2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese di cui al comma 1 va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L' erogazione dei fondi al Comune di Paularo viene effettuata sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.