LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 53
 
1. Nel testo dell' articolo 78 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
<< 1 bis. Per consentire una migliore funzionalità dell' insediamento turistico possono essere finanziate anche le spese di acquisizione delle aree adiacenti a quelle occupate dai manufatti, sempreché si tratti di frazioni residue di uno stesso mappale la cui estensione non superi il venticinque per cento dell' area occupata dai manufatti. >>;
<< 3. Il finanziamento per l' acquisizione delle aree è accordato al Comune per una somma non superiore al valore di mercato delle aree interessate. >>;
del decreto di espropriazione nel caso in cui il vigente
strumento urbanistico generale classifichi come zone
turistiche le aree di insistenza dei manufatti e subordini
gli interventi sulle stesse all' esigenza del piano
attuativo. In presenza di comprovati motivi, il suddetto
termine annuale può essere prorogato o rinnovato per un
eguale periodo con decreto del Segretario generale
straordinario >>;
d) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
<< 8 bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge acquistano altresì carattere definitivo e sono idonei a conseguire l' abitabilità o l' agibilità, a prescindere dalla determinazione del comma 2 e dai requisiti posti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, i manufatti considerati dal presente articolo ubicati in aree già acquisite dai Comuni, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli, di proprietà dei Comuni o di altri Enti, insediati a seguito degli eventi sismici del 1976 in forza di provvedimenti assunti dal Commissario straordinario del Governo. >>.