Art. 24
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, le domande di contributo utilmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono valide ai fini della concessione dei benefici contributivi a condizione che vengano confermate per iscritto dagli interessati entro novanta giorni dalla predetta data. Si intendono per soggetti interessati coloro che abbiano presentato domanda di contributo per la riparazione, l'acquisto o la ricostruzione di edifici destinati ad uso di abitazione o ad uso misto non appartenenti ad Enti pubblici.
2. La conferma di cui al comma 1 attiene alle domande che, sebbene accolte, non siano state seguite, per qualunque causa, entro la data di entrata in vigore della presente legge, dal provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale. Sono soggette a conferma anche le domande presentate in via di ripetizione dai successori per causa di morte, ai sensi degli articoli 15, quinto comma, della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 54 della
legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
3. La conferma delle domande va effettuata con istanza prodotta al Comune presso il quale è stata presentata la domanda originaria ed è valida ai fini dell' eventuale emissione sia del provvedimento di concessione del contributo in conto capitale che di quello di concessione del contributo in conto interessi o in annualità costanti. Copia dell' atto di conferma è trasmessa alla Segreteria generale straordinaria per i provvedimenti di competenza.
4. Le domande non confermate entro il termine di cui al comma 1 decadono di diritto e sono definitivamente archiviate.
5. L' onere della conferma è escluso:
b) per i titolari delle domande di intervento pubblico di riparazione e di ricostruzione, ai sensi dell'
articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e, rispettivamente, dell'
articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge risulti esser stato già affidato l' incarico di progettazione;
d) per i titolari delle domande di contributo che non possono esercitare il diritto di prelazione all' interno degli ambiti unitari di intervento per la mancata ricostruzione delle loro unità immobiliari distrutte o demolite a causa degli eventi sismici;
e) per i titolari delle domande di contributo che intendono acquistare dal Comune, ai sensi dell'
articolo 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dall' articolo 10 della presente legge, le unità immobiliari realizzate negli ambiti edilizi di intervento unitario e rimasti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa, nonché per coloro che intendono acquistare con il contributo gli alloggi ricevuti in donazione dal Comune o gli alloggi ricostruiti mediante delega presentata ai sensi dell'
articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, per i quali, a causa di rinuncia, decesso, irreperibilità o per altra causa, non si sia pervenuti all'assegnazione in proprietà degli aventi diritto;
f) per i titolari delle domande originariamente non accoglibili e rese successivamente valide per l' ottenimento dei contributi dalle disposizioni recate dalla presente legge.
6. In via di interpretazione autentica delle disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, la semplice presentazione della domanda, ancorché confermata a norma del presente articolo, non dà titolo all' ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti. Alle domande ammissibili a contributo è dato corso compatibilmente con le risorse finanziarie destinate dal bilancio regionale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 5 da art. 15, comma 22, L. R. 13/2002
2Integrata la disciplina del comma 5 da art. 15, comma 23, L. R. 13/2002
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 24/2005
4Parole sostituite al comma 5 da art. 28, comma 1, L. R. 24/2005