LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1993, n. 31

Ulteriori disposizioni modificative della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5: << Attuazione, con modifiche, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. Disciplina transitoria in materia di personale >>. Determinazione per l' anno 1993 dei contingenti organici di cui all' articolo 64, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 2
 
1. I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, sono determinati, anche per l' anno 1993, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 5/1990.