LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3

Ulteriori provvedimenti di adeguamento comunitario degli strumenti di intervento nel settore industriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 5
 Modifica dell' articolo 34 della legge
regionale 20 gennaio 1992, n. 2
1.
Il comma 1 dell' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo sostituito dall' articolo 34 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituito dal seguente:
<< 1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, in attività da almeno due anni, che intendono attivare o modificare processi ed impianti produttivi al fine di ridurre la quantità o la pericolosità dei reflui, rifiuti ed emissioni prodotti o l' inquinamento acustico o di migliorare qualitativamente l' ambiente di lavoro, conformemente a nuovi standards stabiliti dalla legislazione di settore, contributi fino al 20 per cento in equivalente sovvenzione lorda della spesa riconosciuta ammissibile. >>

Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.