LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 marzo 1993, n. 10

Attuazione di programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/03/1993
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
110.03 - Attività regionale all'estero
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.02 - Pesca - Acquacoltura

CAPO II
 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO RENAVAL
Art. 7
 Programma comunitario Renaval
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al Programma comunitario Renaval per la riconversione delle zone dell' industria cantieristica, approvato con Decisione della Commissione CEE n. C(91) 2762/3 del 16 dicembre 1991.
2. Alla realizzazione del programma si provvede con le risorse assegnate dalla CEE con la Decisione n. C(91)2762/3 del 16 dicembre 1991 e dallo Stato, a valere sul Fondo di rotazione di cui all' articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183 e con i fondi regionali stanziati con la presente legge.
Art. 8
 Sistemazione siti degradati e infrastrutture
per lo sviluppo economico
1. Per la realizzazione dei progetti di sistemazione di siti industriali degradati e di infrastrutture per lo sviluppo economico, previsti dalle corrispondenti operazioni del Programma comunitario Renaval, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare agli enti attuatori un finanziamento nella misura dell' ottantotto per cento della spesa ammissibile.
2. Per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1 si applicano le procedure stabilite dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n.46, fatta salva la possibilità di fissare agli enti beneficiari termini e obbligazioni specifiche, anche in deroga a quelli stabiliti dalla legge regionale n. 46/1986, per garantire l'osservanza dei tempi di realizzazione e degli adempimenti contabili e di verifica stabiliti dalla CEE.
3. All' attuazione amministrativa degli interventi previsti dai commi 1 e 2 provvedono, secondo le rispettive competenze:
a) la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti relativamente al progetto di sistemazione di un sito degradato nell' area del porto di Trieste realizzato dall' Ente autonomo per il porto di Trieste;
b) la Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici relativamente al progetto di recupero dell' area dell' ex cantiere Alto Adriatico di Muggia, realizzato dal Comune di Muggia;
c) la Direzione regionale dell' industria, relativamente al progetto di infrastrutturazione di un' area artigianale, realizzato dal Comune di San Dorligo della Valle.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.612 milioni per l' anno 1993, così suddivisa tra i settori di intervento:
a) lire 2.183 milioni per i progetti da realizzare nel settore portuale;
b) lire 1.567 milioni per i progetti da realizzare nel settore dell' edilizia;
c) lire 862 milioni per i progetti da realizzare nel settore dell' industria.

5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 sono istituiti i seguenti capitoli:
a) alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.2. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione IX - i capitoli:
1) 3797 (2.1.236.3.09.20) con la denominazione << Contributo all' Ente autonomo del Porto di Trieste per la realizzazione del progetto di sistemazione di un sito degradato nell' area del porto di Trieste, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 993 milioni per l' anno 1993;
2) 3798 (2.1.236.3.09.20) con la denominazione << Contributo all' Ente autonomo del Porto di Trieste per la realizzazione del progetto di sistemazione di un sito degradato nell' area del porto di Trieste, in attuazione del programma Renaval - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.190 milioni per l' anno 1993;
b) alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.3. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione X - i capitoli:
1) 3413 (2.1.232.3.10.28) con la denominazione << Contributo al Comune di Muggia per la realizzazione del progetto di recupero dell' area dell' ex cantiere Alto Adriatico di Muggia, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 713 milioni per l' anno 1993;
2) 3414 (2.1.232.3.10.28) con la denominazione << Contributo al Comune di Muggia per la realizzazione del progetto di recupero dell' area dell' ex cantiere Alto Adriatico di Muggia, in attuazione del Programma Renaval - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 854 milioni per l' anno 1993;
c) alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.3. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione X - i capitoli:
1) 7430 (2.1.232.3.10.23) con la denominazione << Contributo al Comune di San Dorligo della Valle per la realizzazione del progetto di infrastrutturazione di un' area artigianale, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 392 milioni per l' anno 1993;
2) 7431 (2.1.232.3.10.23) con la denominazione << Contributo al Comune di San Dorligo della Valle per la realizzazione del progetto di infrastrutturazione di un' area artigianale, in attuazione del Programma Renaval - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 470 milioni per l' anno 1993.

Art. 9
 Animazione economica
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione, con le modalità previste al comma 2, agli interventi di animazione economica a favore delle piccole e medie imprese delle province di Trieste e Gorizia, previsti dalla corrispondente operazione del Programma Renaval.
2. All' attuazione dell' operazione di cui al comma 1 provvedono, secondo le rispettive competenze settoriali:
a) la Direzione regionale dell' industria, mediante stipulazione di apposita convenzione con il Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie Spa;
b) la Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell' artigianato, anche mediante stipulazione di apposite convenzioni con enti ed associazioni di categoria e società di servizi.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni per l' anno 1993, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno dei settori dell' industria e dell' artigianato.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 sono istituiti i seguenti capitoli:
a) alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese di investimento - categoria 2.2. - Sezione X - i capitoli:
1) 7294 (2.1.220.3.10.28) con la denominazione << Spese per la realizzazione di interventi di animazione economica a favore delle piccole e medie imprese delle province di Trieste e di Gorizia, in attuazione del Programma Renaval - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 100 milioni per l' anno 1993;
2) 7295 (2.1.220.3.10.28) con la denominazione << Spese per la realizzazione di interventi di animazione economica a favore delle piccole e medie imprese delle province di Trieste e di Gorizia, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 100 milioni per l' anno 1993;
b) alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.1. - spese di investimento - categoria 2.2. - Sezione X - i capitoli:
1) 7976 (2.1.220.3.10.23) con la denominazione << Spese per la realizzazione di interventi di animazione economica a favore delle imprese artigianali delle province di Trieste e Gorizia, in attuazione del Programma Renaval - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 100 milioni per l' anno 1993;
2) 7977 (2.1.220.3.10.23) con la denominazione << Spese per la realizzazione di interventi di animazione economica a favore delle imprese artigianali delle province di Trieste e Gorizia, in attuazione del programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 100 milioni per l'anno 1993.

Art. 10
 Contributi per consulenze
alle piccole e medie imprese
1. In attuazione del Programma Renaval, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle piccole e medie imprese delle province di Trieste e Gorizia, anche del settore artigianale, come definite all' articolo 14, contributi nella misura del cinquantacinque per cento delle spese sostenute per l' acquisizione dei servizi di consulenza previsti dalla corrispondente operazione del Programma stesso. Tali contributi possono, altresì, essere concessi ad organismi e società di consulenza per la realizzazione di iniziative di interesse comune a gruppi o categorie di piccole e medie imprese, che assumano una particolare valenza per il sistema produttivo locale.
2. All'attuazione dell'intervento provvedono, secondo le rispettive competenze settoriali, la Direzione regionale dell' industria e l' Ente per lo sviluppo dell' artigianato (ESA).
3. Per la concessione ed erogazione dei contributi da parte della Direzione regionale dell' industria si applicano le procedure previste dall'articolo 46 della legge regionale 23 luglio 1984, n.30 come modificato dall' art. 20 della legge regionale 20 gennaio 1992, n.2.
4. L' Ente per lo sviluppo dell' artigianato provvede all' erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 3 con i finanziamenti appositamente assegnati dall' Amminitrazione regionale ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera h), della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.674 milioni per l' anno 1993, così suddivisa tra i settori di intervento:
a) lire 1.300 milioni per progetti da realizzare nel settore dell' industria;
b) lire 374 milioni per progetti da realizzare nel settore dell' artigianato.

6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 sono istituiti i seguenti capitoli:
a) alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese di investimento - categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7296 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributi alle piccole e medie imprese delle province di Trieste e di Gorizia per l' acquisizione di servizi di consulenza, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.300 milioni per l' anno 1993;
b) alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.1. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 7978 ( 2.1.235.3.10.23 ) con la denominazione << Finanziamento all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per la concessione di contributi alle imprese artigianali delle province di Trieste e di Gorizia per l' acquisizione di servizi di consulenza, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 374 milioni per l' anno 1993.

Art. 11
 Servizi comuni
1. In attuazione dell'operazione << servizi comuni >> del Programma Renaval, ai fini dell' abbattimento degli oneri sostenuti dalle imprese insediate nel Business Innovation Center (BIC) Trieste Spa per l' uso dei servizi comuni offerti dal Centro stesso, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al BIC Trieste Spa contributi nella misura del cinquantacinque per cento della spesa relativa ai servizi erogati nel periodo dall' 1 giugno 1991 al 31 dicembre 1993.
2. L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata ad erogare contributi ad associazioni degli artigiani delle province di Trieste e di Gorizia o società di servizi costituite dalle predette associazioni con lo scopo esclusivo o prevalente di fornire servizi reali alle imprese associate, per l' abbattimento al cinquantacinque per cento dei costi dei servizi comuni erogati nel periodo dall' 1 giugno 1991 al 31 dicembre 1993 ad imprese artigiane delle suddette province, secondo quanto previsto dall' operazione predetta.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni per l' anno 1993, così suddivisa tra i settori di intervento:
a) lire 1.100 milioni per interventi da realizzare nel settore dell' industria;
b) lire 100 milioni per interventi da realizzare nel settore dell' artigianato.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, sono istituiti i seguenti capitoli:
a) alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese di investimento - categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7297 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributi al BIC Trieste Spa per l' abbattimento dei costi dei servizi comuni erogati alle imprese ivi insediate, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.100 milioni per l' anno 1993;
b) alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.1. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 7979 (2.1.243.3.10.23) con la denominazione << Contributi ad associazioni di artigiani delle province di Trieste e di Gorizia per l' abbattimento dei costi dei servizi comuni erogati alle imprese artigiane, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 100 milioni per l' anno 1993.

Art. 12
 Analisi settoriali
1. Per l' attuazione degli interventi previsti dall' operazione << analisi settoriali >> del Programma Renaval, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per la realizzazione di studi e analisi settoriali di interesse del comparto artigianale, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni con associazioni di categoria o società di servizi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 440 milioni per l' anno 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.1. - spese di investimento - categoria 2.2. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 7980 (2.1.220.3.10.23) con la denominazione << Spese per la realizzazione di analisi settoriali, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 176 milioni per l' anno 1993;
b) 7981 (2.1.220.3.10.23) con la denominazione << Spese per la realizzazione di analisi settoriali, in attuazione del Programma Renaval - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 264 milioni per l' anno 1993.

Art. 13
 Aiuti alle imprese artigiane
per la costituzione di servizi comuni
1. In attuazione dell' operazione << aiuti alle imprese artigiane per la costituzione di servizi comuni >> l'Ente per lo sviluppo dell' artigianato (ESA) è autorizzato, in via straordinaria, ad erogare ai consorzi di imprese artigiane delle province di Trieste e Gorizia contributi in conto capitale nella misura del trenta per cento delle spese di investimento sostenute per la costituzione di servizi comuni fra le imprese. A tal fine è disposto un finanziamento speciale all'ESA, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, a valere sulle risorse a ciò destinate dal Programma Renaval.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.783 milioni per l' anno 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.1. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 7982 (2.1.235.3.10.23) con la denominazione << Finanziamento speciale all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per l' erogazione di contributi in conto capitale ai consorzi di imprese artigiane delle province di Trieste e Gorizia per la costituzione di servizi comuni, in attuazione del Programma Renaval - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 142 milioni per l'anno 1993;
b) 7983 (2.1.235.3.10.23) con la denominazione << Finanziamento speciale all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per l' erogazione di contributi in conto capitale ai consorzi di imprese artigiane delle province di Trieste e Gorizia per la costituzione di servizi comuni, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 595 milioni per l'anno 1993;
c) 7984 (2.1.235.3.10.23) con la denominazione << Finanziamento all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per l' erogazione di contributi in conto capitale ai consorzi di imprese artigiane delle province di Trieste e Gorizia per la costituzione di servizi comuni, in attuazione del Programma Renaval - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.046 milioni per l'anno 1993.

Art. 14
 Requisiti e termini per l' accesso ai benefici
del Programma Renaval
1. Sono ammissibili agli interventi previsti dal Programma Renaval a beneficio del settore della piccola e media impresa le imprese di produzione e di servizio alla produzione aventi sede nelle province di Trieste e di Gorizia, il cui fatturato non sia superiore a 38 milioni di ECU, valore determinato pari a lire 58,9 miliardi, e il cui capitale non sia controllato per più di un terzo da un' impresa che superi tale fatturato.
2. In considerazione del fatto che il Programma Renaval è riferito al periodo 1991-1993, possono essere ammesse a contributo anche domande presentate prima dell' entrata in vigore della presente legge e riferentisi ad iniziative non ancora concluse al momento della presentazione della relativa domanda. In relazione alla data di scadenza del Programma Renaval l' ultimo termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato al 31 luglio 1993.
Art. 15
 Copertura finanziaria
1. All' onere complessivo in termini di competenza di lire 10.109 milioni per l' anno 1993, derivante dal Capo II, si provvede come segue:
a) per complessive lire 342 milioni, derivante dagli articoli 9, comma 4, lettere a), numero 1), e b), numero 1), nonché 13, comma 3, lettera a), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 81 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
b) per complessive lire 5.943 milioni, derivante dall' articolo 8, comma 5, lettere a), numero 1), b), numero 1), e c), numero 1), dall' articolo 9, comma 4, lettera a), numero 2), e b), numero 2), dall' articolo 10, comma 5, dall' articolo 11, comma 3, dall' articolo 12, comma 3, lettera a), nonché dall' articolo 13, comma 3, lettera b), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 84 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
c) per complessive lire 3.824 milioni, derivante dall' articolo 8, comma 5, lettere a), numero 2), b), numero 2), e c), numero 2), dall' articolo 12, comma 3, lettera b), nonché dall' articolo 13, comma 3, lettera c), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 85 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

2. All' onere complessivo, in termini di cassa, di lire 10.109 milioni, derivante dal Capo II, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1993.