LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 marzo 1993, n. 10

Attuazione di programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/03/1993
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
110.03 - Attività regionale all'estero
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.02 - Pesca - Acquacoltura

CAPO III
 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO INTERREG PER LA
FRONTIERA ITALIA - AUSTRIA
Art. 16
 Programma comunitario
Interreg frontiera Italia - Austria
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al Programma Interreg, frontiera Italia-Austria relativo all' iniziativa comunitaria concernente le zone frontaliere, come approvato dalla Commissione delle Comunità europee con Decisione n. C(91)3094 del 18 dicembre 1991 in base al Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 e al Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988.
2. Alla realizzazione degli interventi previsti dal Programma di cui al comma 1 si provvede con le risorse assegnate dalla Comunità europea con la Decisione n. C(91) 3094 del 18 dicembre 1991, con i finanziamenti dello Stato, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 16 aprile 1987, n.183, nonché con i fondi regionali stanziati con la presente legge.
Art. 17
 Parchi alpini
1. Per l' attuazione della misura 1.1 del Programma Interreg, frontiera Italia - Austria, parchi alpini, l' Amministrazione regionale è autorizzata, in conformità all' articolo 1, secondo comma, numero 3 della legge regionale 24 gennaio 1983, n.11, a realizzare iniziative per l'attuazione del piano di conservazione e sviluppo del Parco delle Alpi Carniche, da definire in base ad un piano di priorità stabilito d' intesa tra la Regione e i Comuni interessati.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 154 milioni per l' anno 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 12 - programma 1.3.3. - spese di investimento - categoria 2.1. - Sezione VIII - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 3018 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per la realizzazione di iniziative per l' attuazione del piano di conservazione e sviluppo del Parco delle Alpi Carniche, in attuazione del Programma Interreg, frontiera Italia-Austria - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 16.500.000 per l' anno 1993;
b) 3019 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per la realizzazione di iniziative per l' attuazione del piano di conservazione e sviluppo del Parco delle Alpi Carniche, in attuazione del Programma Interreg, frontiera Italia-Austria - Fondi CEE >> e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 77 milioni per l' anno 1993;
c) 3020 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per la realizzazione di iniziative per l' attuazione del piano di conservazione e sviluppo del Parco delle Alpi Carniche, in attuazione del Programma Interreg, frontiera Italia-Austria - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 60.500.000 per l' anno 1993.

Art. 18
 Rifugi alpini
1. Per l' attuazione della misura 2.1 del Programma Interreg, frontiera Italia-Austria, adeguamento rifugi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale e della Carnia per interventi di ristrutturazione di rifugi e ricoveri di montagna.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.207 milioni per l' anno 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n.6 - programma 0.7.1 - spese d'investimento - categoria 2.3. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 1005 (2.1.234.3.10.24) con la denominazione << Finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale e della Carnia per interventi di ristrutturazione di rifugi e ricoveri di montagna, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia-Austria - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 233 milioni per l' anno 1993;
b) 1006 (2.1.234.3.10.24) con la denominazione << Finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale e della Carnia per interventi di ristrutturazione di rifugi e ricoveri di montagna, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia-Austria - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.052 milioni per l' anno 1993;
c) 1007 (2.1.234.3.10.24) con la denominazione << Finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale e della Carnia per interventi di ristrutturazione di rifugi e ricoveri di montagna, in attuazione del Programma Interreg, frontiera Italia-Austria - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 922 milioni per l' anno 1993.

Note:
1Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
Art. 19
 Sentieri alpini
1. Per l' attuazione della misura 2.2 del Programma Interreg, frontiera Italia - Austria, manutenzione sentieri, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale e della Carnia per interventi di manutenzione e ripristino dei sentieri alpini, delle vie ferrate e della relativa segnaletica.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 181 milioni per l' anno 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1 - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 1008 (2.1.234.3.10.24) con la denominazione << Finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale e della Carnia per interventi di manutenzione e ripristino dei sentieri alpini, delle vie ferrate e della relativa segnaletica, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia- Austria - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 23 milioni per l' anno 1993;
b) 1009 (2.1.234.3.10.24) con la denominazione << Finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale e della Carnia per interventi di manutenzione e ripristino dei sentieri alpini, delle vie ferrate e della relativa segnaletica, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia- Austria - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 77 milioni per l'anno 1993;
c) 1010 (2.1.234.3.10.24) con la denominazione << Finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale e della Carnia per interventi di manutenzione e ripristino dei sentieri alpini, delle vie ferrate e della relativa segnaletica, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia- Austria - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 81 milioni per l' anno 1993.

Note:
1Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
Art. 20
 Procedure
1. Le risorse stanziate per l'attuazione delle misure di cui agli articoli 18 e 19 sono assegnate alle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale e della Carnia con deliberazione della Giunta regionale che ne definisce, altresì, i criteri ed i parametri di ripartizione.
2. A tal fine, le Comunità montane sono tenute a predisporre un programma straordinario di interventi, descrittivo delle iniziative da attuare, che viene finanziato nella misura dell' ottanta per cento ad avvenuta approvazione del programma da parte della Giunta regionale e per il restante venti per cento in seguito a presentazione da parte delle Comunità montane della rendicontazione delle spese effettuate.
3. Le Comunità montane sono tenute a fornire all'Amministrazione regionale tutti gli elementi necessari a definire lo stato di attuazione delle iniziative, per garantire l' osservanza degli adempimenti richiesti dal Programma Interreg, frontiera Italia - Austria.
Art. 21
 Iniziative promozionali
1. Per l' attuazione della misura 2.3 del Programma Interreg, frontiera Italia - Austria, promozione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per la realizzazione di pubblicazioni e di materiale divulgativo, di convegni e di iniziative informative e promozionali, rivolte a diffondere la conoscenza della montagna nei suoi aspetti sociali ed ambientali e a promuovere un rapporto corretto con l' ambiente montano.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 155 milioni per l' anno 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 alla Rubrica n. 3, programma 0.6.1. - spese correnti - categoria 1.4. - Sezione VIII - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 409 (1.1.142.2.08.29) con la denominazione << Spese per promuovere la conoscenza della montagna nei suoi aspetti sociali ed ambientali ed un rapporto corretto con l' ambiente montano, in attuazione del Programma Interreg, frontiera Italia-Austria - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 23 milioni per l' anno 1993;
b) 410 (1.1.142.2.08.29) con la denominazione << Spese per promuovere la conoscenza della montagna nei suoi aspetti sociali ed ambientali ed un rapporto corretto con l' ambiente montano, in attuazione del Programma Interreg, frontiera Italia-Austria - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 51 milioni per l' anno 1993;
c) 411 (1.1.142.2.08.29) con la denominazione << Spese per promuovere la conoscenza della montagna nei suoi aspetti sociali ed ambientali ed un rapporto corretto con l' ambiente montano, in attuazione del Programma Interreg, frontiera Italia-Austria - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 81 milioni per l' anno 1993.

4. Trattandosi di iniziative analoghe a quelle di cui all' articolo 1, primo comma, numero 3, lettera a) e numero 4, lettere a) e b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, le iniziative stesse sono gestite con il regolamento approvato con DPGR n. 112 del 25 marzo 1987, modificato ed integrato con DPGR n. 472 dell' 11 novembre 1988 e n. 504 del 7 dicembre 1992.
Art. 22
 Soccorso alpino
1. Per l' attuazione della misura 2.4 del Programma Interreg, frontiera Italia - Austria, prevenzione soccorso alpino, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con le modalità previste dalla legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, un finanziamento straordinario al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Friuli-Venezia Giulia, per il miglioramento e l' adeguamento dell' equipaggiamento, delle dotazioni, dei mezzi e delle attrezzature al fine di potenziarne le capacità operative.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 155 milioni per l' anno 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 alla Rubrica n. 22, programma 2.4.4. - spese correnti - categoria 1.6. - Sezione VIII -sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 6108 (1.1.162.2.04.32) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Friuli-Venezia Giulia, per il miglioramento e l' adeguamento dell' equipaggiamento, delle dotazioni, dei mezzi e delle attrezzature al fine di potenziarne le capacità operative, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia-Austria - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 22 milioni per l' anno 1993;
b) 6109 (1.1.162.2.04.32) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Friuli-Venezia Giulia, per il miglioramento e l' adeguamento dell' equipaggiamento, delle dotazioni, dei mezzi e delle attrezzature al fine di potenziarne le capacità operative, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia-Austria - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 51 milioni per l' anno 1993;
c) 6110 (1.1.162.2.04.32) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Friuli-Venezia Giulia, per il miglioramento e l' adeguamento dell' equipaggiamento, delle dotazioni, dei mezzi e delle attrezzature al fine di potenziarne le capacità operative, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia-Austria - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 82 milioni per l' anno 1993.

Art. 23
 Studi di pianificazione territoriale
1. Per l' attuazione della misura 6.1 del Programma Interreg, frontiera Italia - Austria, studi di pianificazione territoriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, mediante affidamento di apposito incarico a enti o istituti specializzati nella materia, uno studio comparativo sui sistemi di pianificazione territoriale nelle regioni contermini.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 160 milioni per l' anno 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 alla Rubrica n. 10, programma 0.5.2. - spese d'investimento - categoria 2.2. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 2025 (2.1.220.3.10.32) con la denominazione << Spese per la realizzazione di uno studio comparativo sui sistemi di pianificazione territoriale nelle regioni contermini, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia-Austria - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 18 milioni per l' anno 1993;
b) 2026 (2.1.220.3.10.32) con la denominazione << Spese per la realizzazione di uno studio comparativo sui sistemi di pianificazione territoriale nelle regioni contermini,in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia-Austria - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 68 milioni per l' anno 1993;
c) 2027 (2.1.220.3.10.32) con la denominazione << Spese per la realizzazione di uno studio comparativo sui sistemi di pianificazione territoriale nelle regioni contermini, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia-Austria - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 74 milioni per l' anno 1993.

Art. 24
 Copertura finanziaria
1. All' onere complessivo in termini di competenza di lire 3.012 milioni per l' anno 1993, derivante dal Capo III, si provvede come segue:
a) per complessive lire 335.500.000, derivante dagli articoli 17, 18, 19, 21, 22 e 23, commi 3, lettere a), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 81 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
b) per complessive lire 1.376 milioni, derivante dagli articoli 17, 18, 19, 21, 22 e 23, commi 3, lettere b), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 86 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
c) per complessive lire 1.300.500.000, derivante dagli articoli 17, 18, 19, 21, 22 e 23, commi 3, lettere c), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 87 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

2. All' onere complessivo, in termini di cassa, di lire 3.012 milioni per l' anno 1993, derivante dal Capo III, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1993.