LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 marzo 1993, n. 10

Attuazione di programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  30/03/1993
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
110.03 - Attività regionale all'estero
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 5
 Sviluppo dell' organizzazione commerciale
1. In attuazione dell' articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n.40, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, direttamente o tramite enti, organizzazioni e associazioni di produttori operanti nel settore dell' acquacoltura, spese per la realizzazione di iniziative rivolte alla:
a) divulgazione dei risultati delle indagini realizzate e sensibilizzazione dei produttori sui problemi dell' organizzazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti;
b) promozione del consumo dei prodotti dell' acquacoltura del Nord Adriatico con particolare riguardo all' area PIM, anche mediante l' adozione di marchi o altre forme di caratterizzazione dei prodotti stessi;
c) promozione dell' organizzazione dei produttori.

2. Per le finalità previste dall' articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n.40, e dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 308 milioni per l'anno 1993.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.5. -spese correnti- categoria 1.4.- Sezione X - è istituito il capitolo 7632 (2.1.142.5.10.14) con la denominazione: << Oneri per la realizzazione e la divulgazione di studi, indagini e interventi in materia di organizzazione dei produttori e di promozione commerciale dei prodotti dell' acquacoltura, nell' ambito del Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento CEE n. 2088 del 23 luglio 1985 - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 308 milioni per l' anno 1993.
4. L' onere derivante dall' applicazione del comma 1 fa parzialmente carico anche al capitolo 7633 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità in relazione alle somme non utilizzate al 31 dicembre 1992, che saranno trasferite ai sensi dell' articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
5. In relazione al disposto del comma 1 nella denominazione del capitolo 7633 la locuzione << per la realizzazione di studi >> è sostituita con la locuzione << per la realizzazione e la divulgazione di studi >>.