LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 marzo 1993, n. 10

Attuazione di programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/03/1993
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
110.03 - Attività regionale all'estero
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 3
 Interventi nel campo della ricerca applicata
1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 1989, n.40 è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 2.566 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 2.566 milioni fa carico, per gli importi sottoindicati, ai sottocitati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è elevato di pari importo per l' anno 1993:
a) capitolo 7663 (2.1.238.5.10.14), di nuova istituzione alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.5. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione X - con la denominazione << Finanziamento del programma di ricerca applicata in acquacoltura nell' ambito del Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2088 del 23 luglio 1985 - Fondi regionali >>: lire 216 milioni;
b) capitolo 7664: lire 1.488 milioni;
c) capitolo 7665: lire 862 milioni.