LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 marzo 1993, n. 10

Attuazione di programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/03/1993
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
110.03 - Attività regionale all'estero
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 29
 Modalità di erogazione dei contributi
1. Al fine di accelerare la realizzazione dei progetti finanziati nel quadro dei programmi comunitari di cui alla presente legge, tenuto conto dei termini di scadenza e di rendicontazione dei programmi stessi, l' erogazione dei contributi è effettuata, salvo non sia diversamente disposto, in due soluzioni: la prima, nella misura del cinquanta per cento del contributo, all' avvio del progetto stesso e la seconda, a saldo, a conclusione dell' iniziativa dietro presentazione di regolare rendicontazione.
2. Per i progetti di durata pluriennale può essere erogato un secondo anticipo, pari ad un ulteriore trenta per cento del contributo concesso, quando sia stata effettuata e documentata una spesa di almeno il cinquanta per cento dell' importo ammesso.
3. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati, inoltre, i termini per la presentazione della relativa rendicontazione, in relazione alle scadenze fissate dalle singole Decisioni comunitarie per la chiusura dei pagamenti e per la rendicontazione delle spese da parte della Regione.