LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 marzo 1993, n. 10

Attuazione di programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  30/03/1993
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
110.03 - Attività regionale all'estero
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 25
 Programma comunitario Interreg
frontiera Italia - Slovenia
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al Programma Interreg, frontiera Italia - Slovenia relativo all' iniziativa comunitaria concernente le zone frontaliere, come approvato dalla Commissione delle Comunità europee con Decisione n. C(92)372 del 2 marzo 1992 in base al Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 e al Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988.
2. Alla realizzazione degli interventi previsti dal Programma di cui al comma 1 si provvede con le risorse assegnate dalla Comunità europea in base alla Decisione n. C(92)372 del 2 marzo 1992, con i finanziamenti dello Stato, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 16 aprile 1987, n.183, nonché con i fondi regionali già a tal fine acquisiti dagli enti attuatori.