LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 marzo 1993, n. 10

Attuazione di programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/03/1993
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
110.03 - Attività regionale all'estero
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 18
 Rifugi alpini
1. Per l' attuazione della misura 2.1 del Programma Interreg, frontiera Italia-Austria, adeguamento rifugi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale e della Carnia per interventi di ristrutturazione di rifugi e ricoveri di montagna.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.207 milioni per l' anno 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n.6 - programma 0.7.1 - spese d'investimento - categoria 2.3. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 1005 (2.1.234.3.10.24) con la denominazione << Finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale e della Carnia per interventi di ristrutturazione di rifugi e ricoveri di montagna, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia-Austria - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 233 milioni per l' anno 1993;
b) 1006 (2.1.234.3.10.24) con la denominazione << Finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale e della Carnia per interventi di ristrutturazione di rifugi e ricoveri di montagna, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia-Austria - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.052 milioni per l' anno 1993;
c) 1007 (2.1.234.3.10.24) con la denominazione << Finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale e della Carnia per interventi di ristrutturazione di rifugi e ricoveri di montagna, in attuazione del Programma Interreg, frontiera Italia-Austria - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 922 milioni per l' anno 1993.

Note:
1Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.