LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 94
 Rideterminazione e finanziamento con mutuo
di spese già autorizzate nei settori
economici
(programmi 3.1.1. e 3.4.5.)
1. La spesa di lire 1.180 milioni per l' anno 1993, come rideterminata per lire 2.000 milioni per l' anno 1993 dall' articolo 71, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, ridotta, in relazione ai disposti di cui agli articoli sottonotati per le quote a fianco dei medesimi indicate:
a) articolo 2, comma 4, lettera c), della legge regionale 4 settembre 1991, n. 45 - lire 300 milioni;
b) articolo 10, comma 5 ed articolo 11, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 - complessive lire 300 milioni;
c) articolo 47, comma 7, della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 - lire 220 milioni; per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, e già iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 6305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è imputata al capitolo 6306 del precitato stato di previsione.
2. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e, relativamente alla quota per l' anno 1993, autorizzata per lire 13.000 milioni dall' articolo 58, comma 5, della legge regionale n. 4/1991, e ridotta di lire 11.000 milioni in relazione al disposto di cui all' articolo 15, comma 2, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, e, relativamente alla quota per l' anno 1994, dall' articolo 91, comma 7, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, lettera f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall' articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 43, come modificato dall' articolo 58 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 8537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, fa carico al capitolo 8538 dello stato di previsione precitato.