LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 77
 Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane
(programma 3.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese artigiane di cui all' articolo 1 della legge regionale 30/1978 un finanziamento di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l' anno 1992 e lire 1.000 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 8044 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.