LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38

Disciplina del regime delle materie prime secondarie (MPS). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive e di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell' ambiente.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/12/1992
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 8
 Regolamentazione del trasporto
1. L' attività di trasporto delle MPS non tossiche e nocive deve avvenire in conformità a quanto stabilito nel Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con DPGR 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 10 marzo 1992.
2. Non sono soggette all' obbligo di cui al comma 1 le MPS ed i residui indicati all' articolo 7, commi 6 e 7.