LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37

Secondo provvedimento di variazioni tecniche al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 ed al bilancio per l' anno 1992 ed altre norme finanziarie e procedurali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/12/1992
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 9
 Prestazioni di garanzia
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie, fino alla concorrenza di lire 5.000 milioni e per la durata massima di 6 mesi, sulle anticipazioni concesse da Istituti di credito all' Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, nelle more dell' erogazione dei contributi dovuti dallo Stato per gli anni 1992 e 1993 per il funzionamento dell' Ente.
2. La domanda per la concessione della garanzia di cui al comma 1 è corredata dall' atto esecutivo con cui l' Ente dispone il ricorso all' anticipazione e all' atto di adesione dell' Istituto di credito. La concessione della garanzia è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze.
3. Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, che presenta sufficiente disponibilità.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 109, comma 2, L. R. 47/1993