Art. 8
Anticipazioni delle aziende di trasporto pubblico locale
(Programma 0.1.4.)
1. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fideiussorie a favore delle aziende di trasporto pubbliche, private e in concessione, a fronte delle anticipazioni che le aziende medesime saranno autorizzate ad assumere con gli istituti di credito, sino alla concorrenza massima di lire 20 miliardi, nei limiti della quota corrispondente all' ammontare del costo standard corrente dei servizi di trasporto pubblico locale riconosciuto per ogni azienda ai sensi dell' articolo 48, terzo comma, lettera a), della
legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, non coperto dai contributi regionali di esercizio assegnati ai sensi dell'
articolo 50 della legge regionale n. 41/1986, nonché dai contributi statali correnti di settore e, comunque, dai proventi dei servizi svolti.
2. L' autorizzazione di cui al comma 1 è concessa dalla direzione regionale della viabilità e dei trasporti sulla base delle domande presentate dalle aziende interessate, corredate della documentazione dimostrativa del fabbisogno di cassa.
3. La concessione delle garanzie alle singole aziende di trasporto è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale alle finanze, di concerto con l' Assessore regionale alla viabilità ed ai trasporti.
4. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie di cui al comma 1 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1 miliardo per l' anno 1992, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8860 del medesimo stato di previsione.