LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37

Secondo provvedimento di variazioni tecniche al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 ed al bilancio per l' anno 1992 ed altre norme finanziarie e procedurali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  19/12/1992
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 17
 Destinazione di contributi concessi ai sensi
dell' articolo 42 della legge regionale n. 28/1988
1. I contributi concessi ai sensi dell' articolo 42, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, per le finalità ivi indicate, possono essere destinati anche alla realizzazione di impianti per la balneazione a scopo termale o turistico ed all' acquisto delle attrezzature e degli arredi ad essi relativi.