LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37

Secondo provvedimento di variazioni tecniche al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 ed al bilancio per l' anno 1992 ed altre norme finanziarie e procedurali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/12/1992
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 15
 Esonero dalla maggiorazione degli interessi legali
per revoca di contributi agli enti locali
1. La maggiorazione degli interessi legali non trova applicazione, nel caso di revoca di contributo assentito dalla Giunta regionale anteriormente al 31 dicembre 1978, per l' esecuzione di lavoro di ammodernamento e riparazione di case di riposo per anziani da parte di enti locali nell' ambito degli interventi previsti dall' articolo 1 della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. All' articolo 54, comma 5, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, la locuzione << numero 1 >> è sostituita dalla locuzione << numeri 1 e 2 >>.