LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37

Secondo provvedimento di variazioni tecniche al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 ed al bilancio per l' anno 1992 ed altre norme finanziarie e procedurali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/12/1992
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 14
 Modifica dell' articolo 22
della legge regionale n. 17/1992
1. All' articolo 22, comma 1, della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, la locuzione << per il personale assunto nella qualifica funzionale di coadiutore ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale n. 20/1989, per profilo professionale corrispondente si intende quello di dattilografo >> è sostituita dalla locuzione << per il personale assunto nella qualifica funzionale di coadiutore ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale n. 31/1988 e dell' articolo 3 della legge regionale n. 20/1989, per profilo professionale corrispondente si intende quello di dattilografo ovvero di coadiutore amministrativo >>.