LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37

Secondo provvedimento di variazioni tecniche al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 ed al bilancio per l' anno 1992 ed altre norme finanziarie e procedurali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/12/1992
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 12
1. In via di interpretazione autentica, la finalizzazione dei mutui di cui all' articolo 59 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, all' articolo 40 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47 ed all' articolo 92 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, si intende riferita anche alla ricostituzione di risorse finanziarie utilizzate per la realizzazione degli interventi indicati negli articoli medesimi e reperite mediante ricorso a capitale di debito o al capitale sociale.