LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37

Secondo provvedimento di variazioni tecniche al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 ed al bilancio per l' anno 1992 ed altre norme finanziarie e procedurali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/12/1992
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 10
 Modifiche ed integrazioni
della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39
1. All' articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come sostituito dall' articolo 16 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
<< b) lire 1.500 milioni per interventi di sviluppo, ristrutturazione, adattamento del patrimonio edilizio di proprietà degli enti locali, destinato a funzioni di interesse pubblico;
c) lire 19.000 milioni, per investimenti in opere pubbliche dirette alla riqualificazione di aree urbane e per infrastrutture a servizio della circolazione nei capoluoghi provinciali, ivi compresi i parcheggi ed i percorsi ciclopedonali; >>.

2. Per quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, così come sostituito dall' articolo 16, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 e dal comma 1 del presente articolo, la spesa complessiva di lire 5.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' esercizio 1992 e di lire 2.500 milioni per l' esercizio 1993, come rideterminato dal medesimo articolo 16, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1992 n. 30, è ridotta, di lire 3.000 milioni per l' anno 1992 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, così come sostituito dall' articolo 16, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 e dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1992 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1993. Il corrispondente onere fa carico al capitolo 925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992. A tale onere si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 923 dello stato di previsione precitato, in relazione al disposto di cui al comma 2.