Art. 4
1. Per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 1 l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell' anno 1993, un finanziamento di lire 2.000 milioni all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, a decorrere dall' anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.3. - spesa d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitoli 6484 (2.1.235.3.10.10) con la denominazione << Finanziamento all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura per la concessione di contributi in conto capitale ai caseifici cooperativi e loro consorzi nonché ai consorzi di valorizzazione, promozione e commercializzazione di prodotti lattiero - caseari tipici a denominazione d' origine, che attuino iniziative progettuali destinate al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione del latte >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
4. Al predetto onere di lire 2.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 48 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio predetto).
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.