LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 novembre 1992, n. 36

Nuovi interventi regionali per il miglioramento dell' efficienza delle strutture cooperative e consortili lattiero - casearie. Abrogazione parziale dell' articolo 8 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/12/1992
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Art. 2
1. Le iniziative progettuali ammissibili gli aiuti di cui all' articolo 1, finalizzate al miglioramento della competitività in funzione delle esigenze del mercato, sono le seguenti:
a) acquisizione ed introduzione di moderne metodologie operative, aventi particolare riguardo alle tecniche di lavorazione, a razionali sistemi di trasporto, al condizionamento ed imballaggi dei prodotti;
b) controllo qualitativo delle produzioni;
c) attività promozionali e di valorizzazione di marchi consortili;
d) indagini di mercato;
e) formazione ed aggiornamento professionale del personale tecnico ed amministrativo;
f) gestione di servizi comuni ai soci, con particolare riguardo all' organizzazione delle produzioni, dei conferimenti, della distribuzione e delle vendite, anche in relazione all' obiettivo della concentrazione delle lavorazioni. Gli aiuti per tali iniziative si esauriscono in un arco temporale di cinque anni e, dal secondo anno in poi, la loro entità deve ridursi annualmente in misura del 10% rispetto all' anno precedente.

2. È attribuita proprietà alle iniziative dei:
a) soggetti che abbiano in corso processi di fusione, integrazione e concentrazione;
b) soggetti che abbiano presentato domanda in forma associata o che abbiano il medesimo piano aziendale ed a esso facciano concorde riferimento.

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.