1. Le iniziative progettuali ammissibili gli aiuti di cui all' articolo 1, finalizzate al miglioramento della competitività in funzione delle esigenze del mercato, sono le seguenti:
a) acquisizione ed introduzione di moderne metodologie operative, aventi particolare riguardo alle tecniche di lavorazione, a razionali sistemi di trasporto, al condizionamento ed imballaggi dei prodotti;
b) controllo qualitativo delle produzioni;
c) attività promozionali e di valorizzazione di marchi consortili;
d) indagini di mercato;
e) formazione ed aggiornamento professionale del personale tecnico ed amministrativo;
f) gestione di servizi comuni ai soci, con particolare riguardo all' organizzazione delle produzioni, dei conferimenti, della distribuzione e delle vendite, anche in relazione all' obiettivo della concentrazione delle lavorazioni. Gli aiuti per tali iniziative si esauriscono in un arco temporale di cinque anni e, dal secondo anno in poi, la loro entità deve ridursi annualmente in misura del 10% rispetto all' anno precedente.
2. È attribuita proprietà alle iniziative dei:
a) soggetti che abbiano in corso processi di fusione, integrazione e concentrazione;
b) soggetti che abbiano presentato domanda in forma associata o che abbiano il medesimo piano aziendale ed a esso facciano concorde riferimento.
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.