Art. 23
( ABROGATO )
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 24
( ABROGATO )
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 26
( ABROGATO )
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 27
( ABROGATO )
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 28
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 29
( ABROGATO )
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 31
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti e contributi alle cooperative agricole e loro consorzi per concorrere alla loro ricapitalizzazione.
2. I finanziamenti in conto capitale per interventi di ricapitalizzazione sono concessi in misura non superiore al capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci per la ricapitalizzazione.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sui prestiti di durata massima quinquennale contratti dai soci, a decorrere dall' annata agraria 1992/1993, al fine di partecipare alla ricapitalizzazione delle cooperative agricolo e loro consorzi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il concorso negli interessi nel limite di quanto previsto per analoghe operazioni di credito agrario di esercizio.
4. I benefici di cui ai commi 2 e 3 sono concessi previa valutazione favorevole da parte della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna di appositi programmi di ricapitalizzazione della durata massima di 5 anni, salvo revoca dei finanziamenti stessi in caso di mancata attuazione degli impegni programmati. I finanziamenti di cui al comma 2 sono concessi ed erogati in unica soluzione ad avvenuta approvazione dei programmi, mentre i contributi di cui al comma 3 sono erogati mediante rate semestrali costanti e posticipate.
5. La Giunta regionale effettua gli interventi previsti dal presente articolo sulla base di criteri da essa stabiliti e pubblicati, che tengano conto in particolare delle finalità di riorganizzazione, ristrutturazione, consolidamento e sviluppo degli organismi cooperativi di vario livello, in coerenza con le specifiche azioni della politica agricola comunitaria e dei relativi assi prioritari di intervento, con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo ed in armonia con la programmazione nazionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 51, L. R. 1/2005
Art. 34
( ABROGATO )
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 6, L. R. 50/1993
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 101, comma 1, L. R. 13/1998
3Parole sostituite al comma 1 da art. 101, comma 2, L. R. 13/1998
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 101, comma 3, L. R. 13/1998
5Articolo abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 9/2008
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 2, L. R. 9/2008
Art. 35
1. Allo scopo di creare le condizioni per lo sviluppo e la razionalizzazione della trasformazione e commercializzazione associata nel comparto ortofrutticolo regionale, in coerenza con gli obiettivi della politica agraria comune ed, in particolare, con il relativo piano settoriale contemplato dal
regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) è autorizzato ad alienare l' impianto denominato << Centrale ortofrutticola in Comune di Udine >> di cui alla
decisione della Commissione delle Comunità Europee del 29 luglio 1976, n. I/53/76, alla cooperativa agricola che sia comodataria o locataria, sin dal 1 gennaio 1985, dell' impianto predetto.
2. La cooperativa di cui al comma 1 deve essere riconosciuta idonea alla gestione dell' impianto dalla Direzione regionale dell' agricoltura, previa presentazione di specifico piano d' impresa, di adeguamento del capitale sociale e di eventuale allargamento della compagine sociale, nonché dell' ultimo bilancio approvato ed integrato da una relazione del collegio sindacale attestante la veridicità delle singole poste.
3. Alla cooperativa di cui al comma 1 è imputato un onere pari al 10% del costo complessivo dell' opera come risultante dall' ultimazione del secondo e ultimo lotto di lavori, al quale si aggiunge l' accollo di mutuo, con conseguente liberazione dell' ERSA Il costo complessivo è desunto dai certificati di collaudo amministrativo o di regolare esecuzione.
4. L' importo di cui al comma 3 è corrisposto all' ERSA in rate costanti annuali, maggiorate del 5% per interessi, entro dieci anni dalla stipula del contratto di trasferimento di proprietà.
5. Il contratto di trasferimento di proprietà deve contenere il divieto di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell' impianto per dieci anni, nonché il divieto, della medesima durata, di adibire l' immobile ad un uso diverso da quello agricolo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 64, L. R. 3/2002
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 66, L. R. 15/2005
Art. 37
( ABROGATO )
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 39
1. Per il primo anno di applicazione della
legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8, le domande di concessione degli aiuti previsti agli articoli 2 e 3 della medesima legge possono essere presentate alle Comunità montane entro il 31 agosto 1992.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 41
1. Ai sensi e per gli effetti della
legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, recante provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate, e nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie, i benefici contributivi previsti dall' articolo 2 della medesima legge possono essere concessi anche per l' impianto di oliveti razionali secondo criteri di specializzazione e di ubicazione in zone ritenute idonee a tali colture.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 44
( ABROGATO )
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010