Art. 35
1. Allo scopo di creare le condizioni per lo sviluppo e la razionalizzazione della trasformazione e commercializzazione associata nel comparto ortofrutticolo regionale, in coerenza con gli obiettivi della politica agraria comune ed, in particolare, con il relativo piano settoriale contemplato dal
regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) è autorizzato ad alienare l' impianto denominato << Centrale ortofrutticola in Comune di Udine >> di cui alla
decisione della Commissione delle Comunità Europee del 29 luglio 1976, n. I/53/76, alla cooperativa agricola che sia comodataria o locataria, sin dal 1 gennaio 1985, dell' impianto predetto.
2. La cooperativa di cui al comma 1 deve essere riconosciuta idonea alla gestione dell' impianto dalla Direzione regionale dell' agricoltura, previa presentazione di specifico piano d' impresa, di adeguamento del capitale sociale e di eventuale allargamento della compagine sociale, nonché dell' ultimo bilancio approvato ed integrato da una relazione del collegio sindacale attestante la veridicità delle singole poste.
3. Alla cooperativa di cui al comma 1 è imputato un onere pari al 10% del costo complessivo dell' opera come risultante dall' ultimazione del secondo e ultimo lotto di lavori, al quale si aggiunge l' accollo di mutuo, con conseguente liberazione dell' ERSA Il costo complessivo è desunto dai certificati di collaudo amministrativo o di regolare esecuzione.
4. L' importo di cui al comma 3 è corrisposto all' ERSA in rate costanti annuali, maggiorate del 5% per interessi, entro dieci anni dalla stipula del contratto di trasferimento di proprietà.
5. Il contratto di trasferimento di proprietà deve contenere il divieto di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell' impianto per dieci anni, nonché il divieto, della medesima durata, di adibire l' immobile ad un uso diverso da quello agricolo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 64, L. R. 3/2002
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 66, L. R. 15/2005